In data 25 novembre 2011, con la firma delle Organizzazioni nazionali dell'Artigianato e della Uiltucs-UIL (la Filcams-Cgil aveva già proceduto alla sottoscrizione del testo in data 3/10/2011) è stato perfezionato il percorso di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere.
In tale occasione, le Parti hanno altresì sottoscritto un avviso comune sulla possibilità di affitto della poltrona/cabina per le imprese dell'acconciatura e dell'estetica.
La Fisascat-Cisl, pur avendo partecipato attivamente alla definizione dei testi, al momento della firma ha ritirato la propria disponibilità.
Lo stesso 25/11/2011 le OO.AA., la Filcams-Cgil e la Uiltucs-Uil, con la sottoscrizione di un verbale integrativo, hanno concordato che tutti gli istituti contrattuali modificati dall'intesa del 3 ottobre 2011, ad esclusione degli incrementi retributivi, s’intendono decorrenti a partire dal 1° dicembre 2011. Le parti hanno, inoltre, concordato che la prima tranche di una tantum, prevista per il mese di novembre, sarà erogata con la retribuzione relativa al mese di dicembre.
Il rinnovo ha durata triennale e scadrà il 31 dicembre 2012.
Esso prevede il conglobamentoin un'unica voce denominata "Retribuzione tabellare" dei seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (EDR).
L'accordo determina, inoltre, aumenti retributivi a regime, riferiti al 3° livello, pari a:
● 30,00 euro a partire dall'1/10/2011
● 23,00 euro a partire dall'1/4/2012
● 22,00 euro a partire dall'1/10/2012
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari a 220,00 euro lordi da erogare in due tranche entrambe di 110,00 euro con la retribuzione di dicembre 2011 e di maggio 2012.
Agli apprendisti l’importo “una tantum” verrà erogato nella misura del 70%, alle medesime decorrenze.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali dovranno essere detratti dall’importo di “una tantum” fino a concorrenza.
ALTRI PUNTI DELL’ACCORDO
● La sfera di applicazione è estesa ai centri benessere (ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera) e alla toelettatura di animali, ove la stessa sia attività prevalente.
● Contratto a tempo determinato. E' stata introdotta la possibilità di stipulare un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti e per una durata massima di 8 mesi, purchè stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio. In caso di assunzione a termine per sostituzione di personale assente per malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa, ferie, formazione e/o aggiornamento e per effetto della trasformazione di contratti da tempo pieno a part-time, l'accordo prevede un periodo di affiancamento fino a 90 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che dopo l’assenza di quest’ultimo. Nel caso in cui l'assenza dei lavoratori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci sia prevista per più congedi ai sensi del D.lgs. n.151/2001, il contratto a tempo determinato a carattere sostitutivo potrà essere prorogato oltre il periodo di affiancamento e fino alla scadenza del diritto di usufruire dei permessi previsti per l'allattamento
● Lavoro stagionale: Oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, è possibile il ricorso al lavoro stagionale anche per attività concentrate in periodi dell'anno e collegate a flussi turistici. Ulteriori casistiche potranno essere previste dalla contrattazione collettiva regionale.
● Apprendistato professionalizzante: Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 276/2003, è prevista la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante soggetti a partire dal 17° anno di età, in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della Legge 53/2003. Viene, inoltre, disciplinata la proroga del rapporto di apprendistato in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (es. malattia, infortunio, maternità, congedo parentale, ecc.) o nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali o occupazionali.
● Ferie: Il periodo di ferie annuali per i lavoratori con un'anzianità di servizio superiore a 5 anni, passa da 28 a 30 giorni di calendario così distribuiti: 22 giorni lavorativi in caso di prestazione settimanale distribuita su 5 giorni; 26 giorni lavorativi in caso di prestazione settimanale distribuita su 6 giorni.
● Diritto alle prestazioni della bilateralità: Con la sottoscrizione dell'accordo è stato contrattualizzato il diritto alle prestazioni previste dagli accordi interconfederali in materia di bilateralità.
● Assistenza sanitaria integrativa: All’avvio dell’operatività del Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa previsto dall’Accordo interconfederale del 21/9/2010, verrà attivata la contribuzione a carico dell’impresa pari a 10,42 euro mensili, per ciascun dipendente, per 12 mensilità.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti agli Uffici Sindacali delle varie sedi Claai situate sul territorio nazionale.